L’obbligo di pagamento della retta di ospitalità e delle altre spese di assistenza è a carico in primo luogo dell’assistito, che vi provvede con i propri redditi e con il proprio patrimonio.
Nel caso in cui l’ospite non sia in grado di provvedere, l’obbligo è a carico dei suoi familiari civilmente obbligati, secondo l’ordine previsto dall’art. 433 del codice civile, per i vincoli di
solidarietà familiare derivanti dal rapporto di parentela o affinità.
Il Consiglio di Amministrazione della struttura si riserva ogni più attenta valutazione e conseguente agevolativa determinazione, avute presenti le finalità della struttura stessa, per il caso di ospiti in situazione di grave disagio economico / finanziario.